La successione ereditaria è un fenomeno giuridico che contempla il passaggio di diritti e rapporti giuridici in generale da una persona defunta ai suoi eredi. Questo momento delicato può presentare numerose complessità legali e fiscali ed è fondamentale comprenderne le dinamiche per affrontarlo nel modo più sereno possibile.
Il termine “apertura della successione” indica l’inizio del fenomeno successorio: la successione si apre al momento della morte del de cuius (termine giuridico che indica la persona defunta) e nel luogo del suo ultimo domicilio.
Il momento della morte è il momento preciso al quale si fanno retroagire gli effetti della trasmissione dei diritti ereditari e dal quale decorrono i termini per l’espletamento delle varie formalità previste dalla normativa vigente, tra le quali quelle di carattere fiscale; il luogo di apertura della successione, invece, è rilevante soprattutto ai fini dell’individuazione degli uffici competenti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Esistono due principali tipologie di successione: la successione legittima e la successione testamentaria.
Successione Legittima
La successione legittima si apre solo quando il defunto non ha lasciato testamento oppure se il testamento non dispone dell’intero patrimonio del defunto, ma solo di singoli determinati beni. In quest’ultimo caso, la successione legittima si apre limitatamente alla parte di patrimonio non attribuita per testamento.
In caso di successione legittima, è la legge che stabilisce chi sono gli eredi e in quale misura erediteranno il patrimonio, seguendo un ordine di parentela che privilegia i parenti più vicini al defunto (figli e coniuge) e via via quelli sempre più lontani, sino al sesto grado di parentela.
Nel caso in cui non vi siano parenti entro il sesto grado, l’eredità si devolve a favore dello Stato.
Categorie di successibili
Si indicano di seguito le categorie di successibili e le quote loro attribuite dalla legge:
1) Figli: in assenza di coniuge, l’intero patrimonio è suddiviso tra i figli in parti uguali tra loro.
2) Coniuge: in assenza di figli, ascendenti e fratelli, al coniuge spetta l’intero patrimonio.
3) Concorso tra coniuge e figli: se il defunto aveva un solo figlio, l’eredità si divide al cinquanta per cento tra il coniuge e il figlio; se il defunto aveva più figli, il coniuge ha diritto ad un terzo del patrimonio, mentre il resto viene suddiviso tra i figli in parti uguali.
4) Fratelli: nel caso in cui il defunto non abbia lasciato figli, in assenza del coniuge e degli ascendenti, i fratelli e le sorelle succedono nell’intero patrimonio del defunto, in parti uguali tra loro (i fratelli unilaterali, peraltro, conseguono la metà della quota che conseguono i germani).
5) Genitori: nel caso in cui il defunto non abbia lasciato figli e in assenza del coniuge e dei fratelli, ai genitori spetta l’intero patrimonio.
6) Ascendenti: nel caso in cui il defunto non abbia lasciato figli, in assenza del coniuge, dei fratelli e dei genitori, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna. Se gli ascendenti non sono di pari grado l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzioni di linea.
7) Concorso tra genitori e fratelli: in assenza di coniuge e figli, l’eredità va ai genitori e ai fratelli (o sorelle) del defunto; in tal caso, l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all’eredità, purché in nessun caso la quota in cui succedono i genitori o uno di essi sia inferiore alla metà.
8) Concorso tra coniuge, fratelli e ascendenti: in assenza di figli, al coniuge sono devoluti i due terzi del patrimonio se concorre con ascendenti legittimi e con fratelli e sorelle ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua (un terzo del patrimonio) è devoluta agli ascendenti e ai fratelli e sorelle per capi (per cui l’eredità viene suddivisa in tante parti quanti sono i soggetti chiamati all’eredità), salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto del patrimonio.
9) Altri parenti fino al sesto grado: in assenza di coniuge, figli, genitori o altri ascendenti, fratelli o sorelle o loro discendenti, l’eredità va ai parenti prossimi entro il sesto grado.
10) Lo Stato: se non vi sono parenti legittimi entro il sesto grado, l’eredità viene devoluta allo Stato.
Successione Testamentaria
La successione testamentaria si apre quando il defunto ha redatto un testamento valido, nel quale ha espresso la propria volontà su come distribuire i propri beni. Nella successione testamentaria, infatti, è il testatore che stabilisce chi saranno i suoi eredi e in quale misura erediteranno il suo patrimonio.
Il testamento è un atto unilaterale, personale e revocabile, con cui una persona (testatore) dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Tipi di testamento
In Italia esistono tre forme principali di testamento:
1) testamento olografo: scritto interamente di pugno (cioè a mano), datato e sottoscritto dal testatore. Non richiede la presenza del Notaio, ma comporta rischi di smarrimento e di contestazione;
2) testamento pubblico: redatto da un Notaio alla presenza di due testimoni, secondo le volontà del testatore. E’ la forma più sicura, perchè la specifica competenza del Notaio in materia successoria è in grado di scongiurare il pericolo che vengano inserite nel testamento eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con la normativa vigente e, inoltre, la sua conservazione presso il Notaio elimina qualsiasi rischio di distruzione e/o smarrimento del documento dopo la morte del testatore;
3) testamento segreto: può essere scritto oltre che dal testatore anche da terzi e anche con mezzi meccanici; la carta su cui sono riportate le disposizioni testamentarie o quella che le contiene deve essere poi sigillata e consegnata a un Notaio, che provvede a scrivere sulle medesime o su un ulteriore involucro che le contenga, il verbale di ricevimento. La sua validità dipende dal rispetto delle formalità previste dalla legge.
E’ bene ricordare che la legge prevede anche alcuni tipi di testamenti “speciali”, che hanno però scarsa applicazione nella pratica (si tratta, ad esempio, del testamento in luogo di malattia contagiosa, calamità pubbliche o infortuni, del testamento a bordo di nave, a bordo di aeromobile, di testamento di militari e assimilati).
Non è consentito, invece, il testamento orale, in quanto la volontà testamentaria non espressa nella forma di uno dei testamenti disciplinati dalla legge non ha valore; non valgono, perciò, come testamento le dichiarazioni fatte in punto di morte, le confessioni fatte a persona di fiducia, etc…
Capacità di disporre per testamento
Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Affinché un testamento sia valido, è necessario che il testatore, al momento della redazione, sia maggiorenne, non interdetto e sia comunque capace di intendere e di volere. L’inabilitato può quindi validamente disporre per testamento; vi è da dire, però, che il suo testamento potrebbe essere annullato qualora venisse provato che lo stesso, nel momento in cui fece testamento, si trovava per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato di incapacità di intendere o di volere.
La legge nulla stabilisce riguardo ai beneficiari di amministrazione di sostegno; in linea di principio, si ritiene che se il decreto di ammissione all’amministrazione di sostegno non prevede l’espressa esclusione della possibilità di fare testamento, il soggetto conserva questa possibilità, che verrà meno nel caso in cui il giudice riconosca la sua incapacità di intendere e di volere.
Contenuto del testamento
Il testamento può contenere:
– la nomina di uno o più eredi: l’istituzione di erede rappresenta il contenuto tipico del testamento e comporta la successione del beneficiario in tutto il patrimonio del defunto o in una sua quota; successione, quindi, non soltanto nei beni e nei crediti, ma anche nei debiti. L’erede, infatti, risponde dei debiti ereditari; inoltre l’eredità, per essere acquisita, deve essere accettata dall’erede;
– l’attribuzione di singoli e specifici beni (legati): la differenza fondamentale tra legato e istituzione di erede sta nel fatto che il legatario, a differenza dell’erede, non è tenuto a pagare i debiti ereditari. Il legato, inoltre, produce i suoi effetti immediatamente dopo la morte del testatore e non necessita, a differenza dell’istituzione di erede, di alcun atto di accettazione; il legatario, però, potrà sempre rinunciarvi;
– disposizioni di natura non patrimoniale: ad esempio il riconoscimento di un figlio naturale, la designazione di un tutore, la riabilitazione dell’indegno, la nomina dell’esecutore testamentario, etc ….
Limiti alla libertà di testare: la quota di legittima
Il testatore non è completamente libero di disporre del proprio patrimonio. La legge, infatti, tutela alcuni soggetti, detti “legittimari” (coniuge, figli e ascendenti del defunto), che non possono essere diseredati, in quanto la legge riserva loro una quota di eredità (cd. legittima) della quale non possono essere privati per volontà del defunto.
Il testatore, quindi, può liberamente disporre solo della quota disponibile, cioè della quota che la legge non riserva a questi soggetti.
La quota di legittima varia a seconda della composizione della famiglia. Si riportano di seguito le quote di legittima e le corrispondenti quote disponibili previste dalla legge:
• Figli: in assenza di coniuge, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio (in tal caso la quota disponibile è di 1/2); se vi sono più figli, sono loro riservati i due terzi del patrimonio da dividersi in parti uguali (in tal caso la quota disponibile è di 1/3).
• Coniuge: in assenza di figli e ascendenti, al coniuge è riservata la metà del patrimonio (in tal caso la quota disponibile è di 1/2).
• Concorso tra figli e coniuge: se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge (in tal caso la quota disponibile è di 1/3). Nel caso in cui ci siano più figli, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio in parti uguali tra loro, mentre al coniuge spetta un quarto del patrimonio (in tal caso la quota disponibile è di 1/4).
• Ascendenti: se chi muore non lascia nè figli né coniuge, agli ascendenti del defunto è riservato un terzo del patrimonio (in tal caso la quota disponibile è di 2/3).
• Concorso tra ascendenti e coniuge: se chi muore non lascia figli, ma ascendenti legittimi e coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio mentre agli ascendenti è riservato un quarto del patrimonio (in tal caso la quota disponibile è di 1/4).
La quota di legittima (e la corrispondente quota disponibile) va calcolata sul valore del patrimonio del defunto al momento della morte al netto delle passività, a cui devono aggiungersi tutte le donazioni eseguite in vita dal medesimo secondo il loro valore al tempo dell’apertura della successione. In altre parole, il calcolo della quota di legittima è il risultato di tre operazioni:
a) formazione della massa dei beni relitti: è necessario preliminarmente accertare quali beni il defunto ha lasciato e determinarne il valore al momento della morte;
b) detrazione dei debiti: dal valore dei beni relitti bisogna detrarre i debiti. E’ questa un’operazione di mero calcolo, che si fa sulla carta; i debiti non sono solo quelli contratti dal defunto, ma anche quelli sorti in occasione della morte (spese funerarie, di sepoltura, per la pubblicazione del testamento, etc…);
c) riunione fittizia delle donazioni: al valore netto dei beni relitti, risultante dalle due operazioni precedenti, si aggiungono i beni di cui il defunto ha disposto in vita a titolo di donazione. Questa operazione è denominata dal legislatore “riunione fittizia” per significare che essa ha valore meramente contabile.
Tutela Dei Legittimari
Se un testamento (o una donazione fatta in vita) lede i diritti dei legittimari, questi possono agire mediante un’apposita azione giudiziaria, l’azione di riduzione, per ottenere la reintegrazione della quota loro spettante; a tale azione può tradizionalmente affiancarsi l’azione di restituzione, finalizzata al recupero dei beni oggetto delle disposizioni lesive nei confronti dei beneficiari e, ricorrendone i presupposti, dei terzi aventi causa.
La riforma dell’azione di riduzione e dell’azione di restituzione, introdotta dall’art. 44 del Disegno di Legge “Semplificazioni”, approvato in via definitiva il 26 novembre 2025, segna un passaggio di rilievo sistematico nella disciplina della successione necessaria. Essa incide profondamente sugli strumenti di tutela del legittimario, senza tuttavia intaccarne la posizione di diritto soggettivo sostanziale alla quota di riserva, costituzionalmente e codicisticamente garantita.
La riforma non modifica la struttura della successione necessaria né i criteri di determinazione della quota di legittima, che continuano a essere individuati mediante il procedimento di riunione fittizia del donatum al relictum ai sensi dell’art. 556 c.c.
Essa interviene, invece, sulle modalità di attuazione del diritto del legittimario leso o pretermesso, affermando in modo esplicito che la tutela è garantita in termini di valore e non più necessariamente attraverso il recupero in natura dei beni oggetto di disposizioni lesive.
Il diritto del legittimario assume così una connotazione prevalentemente obbligatoria, orientata alla reintegrazione patrimoniale, piuttosto che una connotazione reale fondata sulla retrocessione del bene.
Riduzione delle disposizioni testamentarie e opponibilità ai terzi.
Con riferimento alle disposizioni testamentarie lesive della legittima, la riforma mantiene ferma l’opponibilità dell’azione di restituzione nei confronti dei terzi aventi causa dall’erede o dal legatario, ma ne riduce sensibilmente l’arco temporale.
La modifica dell’art. 2652, comma 1, n. 8, c.c. riduce infatti da dieci a tre anni dall’apertura della successione il termine entro il quale il legittimario deve trascrivere la domanda di riduzione affinché essa sia opponibile ai terzi acquirenti di diritti a titolo oneroso. Decorso tale termine, opera il principio generale della priorità della trascrizione o dell’iscrizione, con conseguente stabilizzazione degli acquisti dei terzi.
La disciplina realizza un bilanciamento tra tutela del legittimario e esigenze di certezza dei traffici giuridici, favorendo la circolazione dei beni di provenienza successoria.
Azione di riduzione contro il donatario e restituzione del bene gravato.
La riforma introduce un significativo mutamento nella disciplina dell’azione di restituzione esercitata nei confronti del donatario.
Il bene donato, oggetto di riduzione, non viene più restituito libero da pesi e ipoteche, ma rimane gravato dai diritti reali o personali di godimento, dai vincoli e dalle garanzie reali costituiti dal donatario.
In presenza di un bene restituito con valore inferiore rispetto a quello rilevante ai fini del calcolo della legittima, il donatario è tenuto a corrispondere al legittimario un conguaglio in denaro, nei limiti necessari a reintegrare la quota di riserva.
La tutela del legittimario risulta così garantita attraverso una combinazione di attribuzione patrimoniale in natura e credito pecuniario, da determinarsi sulla base di valutazioni economiche e peritali.
Inopponibilità della riduzione agli aventi causa dal donatario.
Il fulcro innovativo della riforma è rappresentato dalla eliminazione dell’azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario.
Il nuovo art. 563 c.c., integralmente riscritto, stabilisce che la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario abbia alienato il bene, salvi i casi di trascrizione o iscrizione successiva alla domanda di riduzione.
Ne consegue che:
– l’acquirente a titolo oneroso dal donatario è integralmente tutelato e non è soggetto ad alcuna responsabilità nei confronti del legittimario;
– l’avente causa a titolo gratuito risponde esclusivamente in via sussidiaria, nei limiti del vantaggio conseguito, e solo in caso di insolvenza del donatario.
Viene meno, pertanto, la funzione di garanzia reale del bene donato a favore del legittimario, confermandosi la centralità dell’obbligazione del donatario, che risponde con il proprio patrimonio presente e futuro.
Insolvenza del donatario e incidenza sull’asse ereditario.
La riforma prende atto dell’eventualità dell’insolvenza del donatario, disciplinando espressamente le conseguenze sul piano successorio.
Qualora il legittimario non riesca a conseguire la reintegrazione della quota di legittima per insolvenza totale o parziale del donatario, il valore della donazione non recuperabile non viene computato nella determinazione dell’asse ereditario.
Ne deriva una riduzione proporzionale della quota di legittima e una ripartizione del sacrificio patrimoniale tra legittimario e donatari anteriori, derogando al principio della riduzione progressiva delle donazioni a partire dall’ultima (art. 559 c.c.).
Ruolo del Notaio nella successione testamentaria
Il Notaio è il consulente ideale per redigere un testamento valido e conforme alla legge, in quanto grazie alla sua competenza specifica in materia successoria è in grado di verificare il rispetto delle norme giuridiche poste a tutela dei legittimari. Redigere un testamento con il supporto di un Notaio, quindi, è il modo più sicuro per garantire che la propria volontà venga rispettata e che gli eredi non incontrino ostacoli nel ricevere quanto loro destinato.
Imposta di successione: base imponibile e soggetti passivi
L’imposta di successione colpisce il trasferimento del patrimonio del defunto agli eredi e ai legatari e si applica sull’insieme dei beni e dei diritti che compongono l’asse ereditario, al netto delle passività deducibili e degli oneri previsti dalla legge.
Rientrano nella base imponibile, a titolo esemplificativo:
– beni immobili e diritti reali immobiliari;
– beni mobili, denaro, titoli e partecipazioni societarie;
– aziende individuali e quote di società;
– crediti vantati dal defunto.
Sono invece deducibili dall’attivo ereditario:
– debiti certi ed esigibili del defunto;
– spese funerarie entro i limiti di legge;
– oneri e passività documentate esistenti alla data di apertura della successione.
Soggetti passivi dell’imposta
Sono tenuti al pagamento dell’imposta di successione:
– gli eredi, in proporzione alla quota ereditaria ricevuta;
– i legatari, limitatamente al valore del legato attribuito.
Esenzioni
La normativa prevede specifiche ipotesi di esenzione totale dall’imposta, tra cui:
– beni devoluti allo Stato, a enti pubblici o a enti territoriali;
– attribuzioni a favore di ONLUS, Enti del Terzo Settore e fondazioni con finalità di interesse pubblico o di utilità sociale;
– trasferimenti di aziende, rami d’azienda o partecipazioni societarie a favore del coniuge o dei discendenti, a condizione che venga garantita la continuità dell’attività o il controllo societario per almeno cinque anni.
Franchigie
L’imposta si applica solo sulla parte di valore che eccede le franchigie, differenziate in base al grado di parentela:
– 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario in linea retta (coniuge, figli, ascendenti);
– 100.000 euro per fratelli e sorelle;
– 1.500.000 euro per i soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992;
– nessuna franchigia per gli altri soggetti.
Aliquote dell’imposta di successione
Una volta applicata la franchigia, l’imposta si calcola utilizzando le seguenti aliquote:
– 4% per il coniuge e i parenti in linea retta;
– 6% per fratelli e sorelle e per i parenti fino al quarto grado, nonché per gli affini in linea retta o collaterale;
– 8% per tutti gli altri soggetti.
Beni immobili e agevolazioni fiscali
Per i beni immobili caduti in successione, oltre all’imposta di successione, sono dovute anche:
– l’imposta ipotecaria, pari al 2% del valore dell’immobile, con un minimo di 200 euro;
– l’imposta catastale, pari all’1% del valore, con un minimo di 200 euro.
Agevolazione “prima casa”
Qualora l’immobile ereditato possieda i requisiti per l’agevolazione “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa di 200 euro ciascuna, anziché in percentuale.
L’agevolazione spetta se almeno uno degli eredi possiede i requisiti previsti dalla legge e si estende automaticamente a tutti i coeredi, anche se non in possesso dei requisiti personali.
Dichiarazione di successione
Dal 3 ottobre 2006 la dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato e aggiornato dall’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione ha la funzione di comunicare all’Amministrazione finanziaria:
– i dati anagrafici di eredi e legatari;
– la composizione dell’asse ereditario (beni mobili, immobili, aziende, quote e partecipazioni);
– le passività e gli oneri deducibili;
– l’eventuale richiesta delle agevolazioni “prima casa”.
Termini e conseguenze dell’omissione
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide normalmente con la data del decesso.
In caso di omissione o dichiarazione incompleta o infedele, l’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento, con applicazione di sanzioni e interessi, entro i termini di legge (generalmente 2 o 5 anni, a seconda delle ipotesi).
Per i soggetti residenti all’estero è ammesso l’invio della dichiarazione tramite posta all’ufficio territorialmente competente.
Autoliquidazione e pagamento delle imposte
A partire dal 1° gennaio 2025, l’imposta di successione è autoliquidata direttamente dal contribuente al momento della presentazione della dichiarazione.
In particolare:
– il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione;
– per importi superiori a 1.000 euro è ammessa la rateizzazione secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate;
– l’Amministrazione finanziaria può intervenire con rettifiche o accertamenti in caso di errori o omissioni, entro i limiti di legge.
Le imposte ipotecarie, catastali, di bollo e i tributi speciali relativi agli immobili devono essere versati entro un anno dall’apertura della successione.
Detrazioni e riduzioni fiscali
La normativa prevede diverse ipotesi di riduzione dell’imposizione:
– riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte di successione pagate all’estero sugli stessi beni;
– riduzione dell’imposta in caso di precedenti successioni o donazioni intervenute entro cinque anni sugli stessi beni;
– agevolazioni specifiche per immobili di interesse storico-artistico, fondi rustici e beni d’impresa trasferiti in ambito familiare.
Le detrazioni fiscali per interventi edilizi o di efficientamento energetico si trasferiscono esclusivamente all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Certificato Successorio Europeo (CSE)
Il Certificato Successorio Europeo, introdotto dal Regolamento UE n. 650/2012 e recepito in Italia con la legge n. 161/2014, è uno strumento volto a semplificare le successioni con elementi di internazionalità.
Il Certificato Successorio Europeo:
– è rilasciato dal notaio italiano quando il defunto aveva la residenza abituale in Italia;
– consente a eredi, legatari e amministratori dell’eredità di far valere i propri diritti in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, senza ulteriori procedure di riconoscimento;
– agevola l’accesso ai conti bancari, l’esecuzione dei legati e l’amministrazione dei beni ereditari;
– non comporta automaticamente l’accettazione dell’eredità, salvo che ciò venga espressamente richiesto.
Il certificato è redatto su modulo standard europeo e può essere registrato ai fini fiscali con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.





